Gli stranieri residenti in Italia possono guidare con la patente del loro Paese solo per un anno dalla data di residenza. Tuttavia, è necessario avere un Permesso Internazionale di Guida o una traduzione giurata della patente. Dopo il primo anno, è necessario convertire la patente o sostenere nuovi esami.
La conversione è possibile solo se ci sono accordi reciproci tra l'Italia e il Paese d'origine.
È importante consultare l'autoscuola per informazioni aggiornate, poiché gli accordi possono variare.
Per ottenere la conversione senza sostenere esami, occorre soddisfare specifiche condizioni:
- La patente estera deve essere ottenuta prima del trasferimento della residenza in Italia.
- Se il possessore della patente risiede in Italia da meno di quattro anni al momento della richiesta, è possibile evitare gli esami (altrimenti sarà necessario superare una prova di revisione).
Non si può convertire una patente estera ottenuta mediante la conversione di un'altra patente straniera non riconosciuta in Italia.
Per chi desidera avere un'idea delle opzioni disponibili, è disponibile un elenco degli Stati che consentono la conversione delle patenti (consultabile anche sul sito del Ministero dei Trasporti).
Ad oggi, con gli accordi vigenti, la conversione è permessa a tutti i cittadini di questi Paesi sotto elencati:
- Albania (valido fino al 12 luglio 2026)
- Algeria
- Argentina
- Filippine
- Giappone
- Libano
- Macedonia
- Marocco
- Moldova
- Principato di Monaco
- REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD - Accordo applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey (Valido fino al 30 marzo 2028)
- Repubblica di Corea
- Repubblica di San Marino
- Svizzera (valido fino al 12 giugno 2026)
- Taiwan
- Tunisia
- Turchia (valido fino al 18 luglio 2028)
- Ucraina (valido fino al 24 gennaio 2027)
- Uruguay